Si se la trasmittanza di porte e finestre, indicate entrambe come “chiusure apribili e assimilabili”, imponendo il rispetto dei valori indicati nell’allegato E, tabella 1, del “DM Requisiti” (per i lavori iniziati prima del 6 ottobre 2020 occorre il rispetto dei valori dell’Allegato B del D.M. 11/03/2008, come modificato dal D.M. 26.01.2010). Quindi la sostituzione delle porte può essere agevolata e detratta, purchè il locale protetto sia riscaldato: nel caso specifico, quindi, si ritiene che la sostituzione della porta del box auto possa essere ammessa ad agevolazione solo se il locale è munito di impianto di riscaldamento. Laddove non ci sia conformità edilizia ed urbanistica non è consentito.